Legge federale
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Art. 34 Esecuzione
1 I mutui sono messi a disposizione degli istituti finanziari o degli enti di diritto pubblico e sono rimunerati al saggio d’interesse usualmente praticato sul mercato. 2 Il Consiglio federale disciplina la durata e i termini d’ammortamento tenendo conto delle condizioni del mercato. 3 Esso stabilisce le condizioni alle quali i mezzi devono essere trasmessi ai richiedenti. |