1 Se, in seguito a circostanze particolari, sorgono perdite di pigioni oppure il piano di quest’ultime è modificato in sfavore del proprietario, la Confederazione può concedere a quest’ultimo, per adempiere gli obblighi inerenti al piano di finanziamento e di ammortamento, ulteriori anticipazioni oppure, se le circostanze lo giustificano, contributi a fondo perso. Se necessario possono essere differiti i rimborsi di anticipazioni.
2 Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che:
a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento; e
le anticipazioni e gli interessi esigibili siano stati pagati.13
2bis Un condono prima dei 30 anni è possibile se le condizioni di mercato lo richiedono e se si possono ridurre o evitare perdite da fideiussioni o impegni debitori oppure in caso di realizzazione forzata di immobili.14
2ter ...15
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
14 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
15 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 21 mar. 2009 con effetto sino al 31 dic. 2012 (RU 2009 1171; FF 2009 843).