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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 41Garanzia riguardante il differimento della riscossione dell’interesse sul capitale proprio
Ai proprietari di case che, per ridurre ulteriormente le pigioni, hanno differito la riscossione dell’interesse sul capitale proprio e, per motivi gravi sono costretti a vendere l’immobile o l’abitazione la Confederazione garantisce un prezzo di vendita corrispondente a quello cui essa potrebbe acquistare l’immobile o l’abitazione se esercitasse il diritto di compera e prelazione giusta l’articolo 50 capoverso 2. Il capitale proprio computabile è aumentato degli interessi differiti.