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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 42
1 La riduzione suppletiva consiste in un contributo annuo costante non rimborsabile versato dalla Confederazione.
2 La riduzione suppletiva presuppone la riduzione di base. La riduzione suppletiva può essere concessa anche ai proprietari che adempiono tutte le condizioni della riduzione di base ma che hanno rinunciato al beneficio dell’aiuto al finanziamento residuo.
3 Le abitazioni costruite o rinnovate con la riduzione suppletiva possono essere locate soltanto a persone il cui reddito non supera i limiti stabiliti dal Consiglio federale.
4 Il Consiglio federale stabilisce le altre condizioni per la riduzione suppletiva.