1 Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d’annullamento di diritto pubblico.
2 Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità competenti possono essere modificate soltanto nell’ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).