Legge federale
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Art. 47 Principio
1 La Confederazione può promuovere l’accesso alla proprietà di appartamenti e di case familiari destinati al fabbisogno proprio di persone fisiche che per insufficienza di patrimonio proprio o di reddito dal lavoro non dispongono del capitale necessario.19 2 Il promovimento vale anche per altri diritti reali o personali che conferiscono pretese analoghe a quelle attinenti al diritto di proprietà, come anche per la proprietà collettiva. 3 Il promovimento presuppone da parte del proprietario, la prestazione di una garanzia adeguata contro i rischi inerenti al servizio degli interessi e all’ammortamento delle ipoteche di grado inferiore. 19Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). |