Legge federale
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Art. 51 In generale
1 La Confederazione può promuovere l’attività di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità, segnatamente mediante la concessione di fideiussioni e mutui oppure mediante la partecipazione al loro capitale. 2 Per tale scopo essa può istituire apposite organizzazioni. |