Legge federale
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Art. 53 Procacciamento dei mezzi
1 L’Assemblea federale stanzia, mediante un credito d’impegno pluriennale, i fondi necessari a carico del conto finanziario.20 2 In quanto i mezzi siano da attingere dal conto capitale, il Consiglio federale ne stabilisce i limiti. 3 L’Assemblea federale può prevedere, mediante decreto federale semplice, che le prestazioni della Confederazione secondo l’articolo 37 siano addebitate direttamente al conto capitale.21 4 Stanzia, a partire dal 2001, crediti di pagamento annui per il versamento delle anticipazioni relative alla riduzione di base.22 20Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). 21 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860). 22 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860). |