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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 56Competenza e procedura per le domande di aiuto creditizio
1 Le domande di aiuto creditizio sono dirette all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide dopo aver chiarito l’adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie.
2 I rapporti giuridici tra Confederazione e richiedenti, nonché eventuali terzi per l’attuazione della garanzia del credito, come mutui, fideiussioni, costituzioni in pegno, promesse di garanzia e altre promesse di pagamento, si fondano su un contratto di diritto pubblico per il quale occorre la forma scritta.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere delegate competenze a terzi.