Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 57Competenza e procedura in materia di sussidi federali
1 Le domande di sussidio federale sono dirette all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide dopo aver chiarito l’adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie.
2 Il richiedente deve comunicare all’Ufficio federale per scritto entro i 30 giorni dall’entrata in vigore della promessa di sussidio se assume gli impegni vincolati a tale promessa. L’accettazione deve avvenire senza riserve.
3 Accettati da parte del richiedente gli impegni vincolati alla promessa di sussidio sorge un rapporto contrattuale di diritto pubblico conforme alla decisione dell’Ufficio federale.
4 La decisione dell’Ufficio federale decade se il richiedente non si assume in tempo utile gli impegni vincolati alla promessa di sussidio. L’Ufficio federale può, all’occorrenza, differire il termine previsto al capoverso 2.
5 Il Consiglio federale disciplina gli altri particolari.