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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 6Contributi d’urbanizzazione
1 Gli enti di diritto pubblico competenti secondo il diritto cantonale, riscuotono dai proprietari dei fondi contributi, adeguati e esigibili entro breve tempo dopo l’ultimazione degli impianti, per i costi dell’urbanizzazione generale.
2 I costi dell’urbanizzazione particolare devono essere messi completamente o nella maggior parte a carico dei proprietari fondiari.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni quadro, segnatamente riguardo all’ammontare ed all’esigibilità delle prestazioni contributive. Si deve tener conto dei casi di rigore e delle circostanze speciali.