Legge federale
|
Art. 62 Obbligo di informare
1 Chiunque chiede un aiuto federale previsto nella presente legge deve dare alle autorità federali e cantonali incaricate dell’esecuzione qualsiasi informazione relativa all’oggetto degli aiuti federali e, su domanda, consentire l’esame dei libri, conteggi e altri documenti. 2 Soggiacciono al medesimo obbligo d’informazione le persone, gli organi o i rappresentanti di imprese che si occupano della pianificazione, del finanziamento, dell’esecuzione o dell’amministrazione di lavori d’urbanizzazione e di costruzione di abitazioni. 3 In caso di violazione dell’obbligo di informare, l’amministrazione competente può rifiutare la promessa o il pagamento dell’aiuto federale e esigere il rimborso di prestazioni già effettuate. 4 Resta riservata l’applicazione dell’articolo 292 del Codice penale svizzero27. |