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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 62Obbligo di informare
1 Chiunque chiede un aiuto federale previsto nella presente legge deve dare alle autorità federali e cantonali incaricate dell’esecuzione qualsiasi informazione relativa all’oggetto degli aiuti federali e, su domanda, consentire l’esame dei libri, conteggi e altri documenti.
2 Soggiacciono al medesimo obbligo d’informazione le persone, gli organi o i rappresentanti di imprese che si occupano della pianificazione, del finanziamento, dell’esecuzione o dell’amministrazione di lavori d’urbanizzazione e di costruzione di abitazioni.
3 In caso di violazione dell’obbligo di informare, l’amministrazione competente può rifiutare la promessa o il pagamento dell’aiuto federale e esigere il rimborso di prestazioni già effettuate.
4 Resta riservata l’applicazione dell’articolo 292 del Codice penale svizzero27.