1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione. Esso può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute o misure d’assistenza sociale. I dati servono a esaminare il diritto all’aiuto federale.
2 L’Ufficio federale può comunicare dati ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituzioni finanziarie solo se è necessario per l’esecuzione della legge e i richiedenti lo comprovano. I dati personali degni di particolare protezione non possono in nessun caso essere comunicati.
3 I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.
4 Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d’informazione, la responsabilità per il trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento e la sicurezza dei dati.
28 Introdotto dal n. VII 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 18911913; FF 1999 7979).