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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 64Pigioni di abitazioni il cui prezzo è stato precedentemente ridotto
1 Le autorità competenti in materia di sussidi possono, su domanda, autorizzare i proprietari di abitazioni, il cui prezzo è stato ridotto in virtù di precedenti disposizioni a procedere a una adeguata perequazione delle pigioni di abitazioni costruite in periodi successivi. Complessivamente non ne deve risultare alcun utile suppletivo per i proprietari.
2 I proprietari di abitazioni il cui prezzo è stato ridotto in virtù di disposizioni precedenti possono essere autorizzati dalle autorità che hanno concesso i sussidi a procedere a aumenti limitati delle pigioni, al fine di costituire un capitale. Tali fondi suppletivi devono essere esclusivamente impiegati per il finanziamento di nuove abitazioni a prezzo ridotto o per il rinnovo di abitazioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari concernenti la destinazione di questi fondi.