1 L’aiuto federale previsto nella presente legge può, su domanda, essere parimente concesso per lavori di costruzione di abitazioni già iniziati o eseguiti e per i quali sono stati promessi contributi e prestazioni federali dopo il 1° gennaio 1972 in applicazione della legge federale del 19 marzo 196529 per promuovere la costruzione d’abitazioni.
2 Ciò vale anche per i progetti di costruzioni a beneficio di una promessa d’aiuto federale sul fondamento della legge precitata.
3 Fino al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 22 giugno 197930 sulla pianificazione del territorio, la Confederazione concede sul fondamento della presente legge contributi alle spese di pianificazione a livello nazionale, regionale e locale nella misura in cui è promosso un insediamento adeguato a lunga scadenza.
4 Fin che i Cantoni dispongono di fondi destinati al promovimento della costruzione di abitazioni nell’ambito della legge del 19 marzo 1965, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1976, l’aiuto federale può essere promesso sul fondamento di detta legge. Per tale scopo è messa a disposizione una somma supplettiva di 50 milioni di franchi per contributi secondo l’articolo 7 capoversi 1 a 3 e l’articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 1965.
5 Con l’entrata in vigore della legge del 21 marzo 200331 sulla promozione dell’alloggio, l’aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.32