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Legge federale
che promuove la costruzione d’abitazioni
e l’accesso alla loro proprietà
(LCAP)1

del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)

1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).

Art. 8 Raggruppamento per l’urbanizzazione e per la ristrutturazione

1 Il rag­grup­pa­men­to di fon­di edi­fi­ca­ti e non edi­fi­ca­ti è av­via­to per de­ci­sio­ne del­le au­to­ri­tà can­to­na­li com­pe­ten­ti o del­la mag­gio­ran­za dei pro­prie­ta­ri in­te­res­sa­ti cui ap­par­tie­ne più del­la me­tà del ter­ri­to­rio col­pi­to.

2 I Can­to­ni pos­so­no af­fi­da­re ai Co­mu­ni la fa­col­tà di or­di­na­re d’uf­fi­cio il rag­grup­pa­men­to; es­si pos­so­no inol­tre mi­ti­ga­re le esi­gen­ze cui è su­bor­di­na­ta la de­ci­sio­ne dei pro­prie­ta­ri fon­dia­ri di av­via­re il rag­grup­pa­men­to.