Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenzadel 6 ottobre 1995 (Stato 1° dicembre 2014) |
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Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE
1La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. 2Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l'articolo 42; è applicabile l'articolo 44 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927). |
