Legge federale
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Art. 54 Reati in materia di conciliazioni e decisioni amministrative
Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |