Legge federale
|
Art. 57 Procedura e rimedi giuridici
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 197451 sul diritto penale amministrativo. 2 Autorità di perseguimento penale è la segreteria, d’intesa con un membro della presidenza. Autorità di giudizio è la Commissione. 51RS 313.0 |