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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 7Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa 13
1 Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.14
2 Costituiscono in particolare pratiche del genere:
a.
il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell’acquisto);
b.
la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali;
c.
l’imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate;
d.
la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti;
e.
la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico;
f.
la subordinazione della conclusione di contratti all’assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner;
la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all’estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all’estero.
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021576; FF 2019 4059).
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021576; FF 2019 4059).
15 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021576; FF 2019 4059).