del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2023)
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.24
2bis I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.25
2 La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti.
3 La Commissione prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad altre autorità. Emana raccomandazioni (art. 45 cpv. 2) e preavvisi (art. 46 cpv. 2) all’indirizzo delle autorità politiche e fornisce pareri (art. 47 cpv. 1).
24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20041385; FF 2002 18354927).
25 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20041385; FF 2002 18354927).