Legge federale
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Art. 22 Ricusazione di membri della Commissione
1 I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa. 2 Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un’associazione mantello. 3 Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato. |