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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 37Ripristino della concorrenza efficace
1 Se viene effettuata una concentrazione di imprese vietata oppure viene vietata una concentrazione già effettuata e se ai fini della stessa non viene richiesta o rilasciata un’autorizzazione eccezionale, le imprese partecipanti hanno l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari al ripristino della concorrenza efficace.
2 La Commissione può esigere dalle imprese partecipanti proposte vincolanti in merito al ripristino della concorrenza efficace. Essa impartisce un termine all’uopo.
3 Se accetta le proposte, la Commissione può ordinare in che modo ed entro quale termine le imprese partecipanti devono eseguire i provvedimenti.
4 Se nonostante diffida le imprese partecipanti non presentano proposte o se queste ultime non sono accettate, la Commissione può ordinare:
a.
la separazione delle imprese o degli attivi concentrati;
b.
la cessazione degli effetti di controllo;
c.
ulteriori provvedimenti idonei al ripristino della concorrenza efficace.