Art.42b Comunicazione di dati a un’autorità estera in materia di concorrenza 40
1 La comunicazione di dati a un’autorità estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese interessate vi acconsentono. 2 In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorità in materia di concorrenza possono comunicare a un’autorità estera in materia di concorrenza dati confidenziali, in particolare segreti d’affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se:
3 Prima di trasmettere i dati all’autorità estera, le autorità in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione. 40 Introdotto dall’all. del DF del 20 giu. 2014 (cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza), in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3711; FF 2013 3295). |