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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 43Partecipazione di terzi all’inchiesta
1 Possono annunciare la loro partecipazione all’inchiesta su una limitazione della concorrenza:
a.
le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell’accesso o nell’esercizio della concorrenza;
b.
le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell’associazione o di una sezione possano partecipare all’inchiesta;
c.
le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.
2 La segreteria può esigere che i gruppi di sei o più partecipanti ad un’inchiesta aventi un identico interesse designino un rappresentante comune se l’inchiesta ne dovesse altrimenti risultare eccessivamente complicata. Essa può in ogni caso limitare la partecipazione a un’audizione; sono fatti salvi i diritti di parte giusta la legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione eccezionale di una limitazione della concorrenza da parte del Consiglio federale (art. 8).
4 Nella procedura di esame delle concentrazioni di imprese la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti.