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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 49aSanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza 45
1 All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l’articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi.46 L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L’importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.
2 Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
3 Non vi è sanzione se:
a.
l’impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall’annuncio le viene comunicata l’apertura di una procedura secondo gli articoli 26–30, la sanzione non decade qualora l’impresa mantenga la limitazione;
b.
la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta;
c.
il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo 8.
45 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20041385; FF 2002 18354927). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021576; FF 2019 4059).