Legge federale
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Art. 51 Infrazioni in relazione con concentrazioni di imprese
1 All’impresa che effettua senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione, non osserva il divieto temporaneo di esecuzione, contravviene ad un onere vincolato all’autorizzazione, realizza una concentrazione vietata o non esegue un provvedimento per il ripristino di una concorrenza efficace è addossato un importo sino a un milione di franchi. 2 In caso di recidiva inerente a un onere connesso all’autorizzazione, l’importo addossato all’impresa ammonta sino al dieci per cento della cifra d’affari totale realizzata in Svizzera dall’insieme delle imprese partecipanti. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. |