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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 53a
1 Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:
a.
le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31;
b.
l’esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38;
c.
i pareri e altri servizi.
2 Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
3 Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.