Legge federale
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Art. 55 Altri reati
Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione dell’autorità in materia di concorrenza concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la multa sino a 20 000 franchi. |