Legge federale
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Art. 56 Prescrizione 51
1 Il perseguimento penale si prescrive in sette anni nel caso di reati contro le conciliazioni e le decisioni amministrative (art. 54). 2 Il perseguimento penale nel caso degli altri reati (art. 55) si prescrive in quattro anni. 51 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). |