Legge federale
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Art. 59a
1 Il Consiglio federale fa valutare l’efficacia delle misure e l’esecuzione della presente legge. 2 Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito. |