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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 9Annuncio di progetti di concentrazione
1 I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l’ultimo esercizio prima della concentrazione:
a.
le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d’affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d’affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b.
almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d’affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
3 Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d’affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell’8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4 A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un’impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5 Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l’Assemblea federale può:
a.
adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1–3;
b.
vincolare a speciali esigenze l’obbligo dell’annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.