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Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB)
del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2013)
Art. 13Vigilanza
1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:
a.
ammonirlo;
b.
autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.
2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.
3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.