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Art. 21 Esecuzione viziata del contratto d’acquisto
1 Il consumatore che conclude un contratto di credito, in vista dell’acquisto di beni o servizi, con una persona diversa dal fornitore dei medesimi può far valere verso il creditore tutti i diritti che gli spettano nei confronti del fornitore, alle seguenti condizioni:
2 Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l’importo di cui al capoverso 1 lettera e. |