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Art. 32 Sanzioni contro i creditori 35
1 Il creditore professionale che viola in modo grave le disposizioni dell’articolo 27a, 28, 29, 30 o 31 perde l’importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchimento. 2 Il creditore professionale che viola l’articolo 25, 26 o 27 capoverso 1 o, in modo lieve, l’articolo 27a, 28, 29, 30 o 31 perde unicamente gli interessi e le spese. 35 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). |