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Art. 32a Sanzioni contro gli intermediari di crediti partecipativi 36
1 L’intermediario di crediti partecipativi che viola l’articolo 25, 26, 27 capoverso 1, 27a, 28, 29, 30 o 31 è punito con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Il creditore perde unicamente gli interessi e le spese. 36 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). |