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Art. 39 Obbligo di autorizzazione
1 I Cantoni subordinano la concessione a titolo professionale e la mediazione di crediti al consumo all’obbligo di autorizzazione.42 2 Il Cantone nel quale ha sede il creditore professionale o l’intermediario è competente per il rilascio dell’autorizzazione. Qualora il creditore professionale o l’intermediario non abbia sede in Svizzera, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone sul territorio del quale il creditore professionale o l’intermediario intende esercitare principalmente la sua attività. L’autorizzazione rilasciata da un Cantone vale per tutta la Svizzera. 3 Nessuna autorizzazione secondo il capoverso 2 è necessaria qualora il creditore professionale o l’intermediario:
42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). 43 RS 952.0 |