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Art. 4 Intermediario di credito
1 Per intermediario di credito si intende ogni persona fisica o giuridica che, professionalmente, fa mediazione per contratti di credito al consumo. 2 Per intermediario di crediti partecipativi si intende ogni persona fisica o giuridica che, professionalmente, organizza per singoli consumatori la concessione di un credito al consumo cui possono partecipare in modo coordinato più creditori non professionali.6 6 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). |