Art. 11 Contratto di leasing
1 Il contratto di leasing deve essere concluso per scritto; l’assuntore del leasing riceve un esemplare del contratto. 2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni: - a.
- la descrizione dell’oggetto del leasing e il prezzo d’acquisto in contanti al momento della conclusione del contratto;
- b.
- il numero, l’ammontare e la data di scadenza delle rate del leasing;
- c.
- l’ammontare di un’eventuale cauzione;
- d.
- l’eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell’assicuratore non sia lasciata all’assuntore del leasing, il costo dell’assicurazione;
- e.
- il tasso annuo effettivo;
- f.
- il diritto di revoca e il termine di revoca;
- g.
- una tabella, allestita secondo principi riconosciuti, da cui risulti l’importo che l’assuntore del leasing deve pagare, oltre alle rate già versate, in caso di scioglimento anticipato del contratto, e il valore residuo dell’oggetto del leasing al momento dello scioglimento;
- h.
- gli elementi considerati nell’esame della capacità creditizia (art. 29 cpv. 2); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di leasing; esso costituisce parte integrante del contratto.
|