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Art. 12 Credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito
1 Qualora un creditore conceda un credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito, il contratto deve essere concluso per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto. 2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
3 Nel corso del contratto di credito il consumatore deve essere informato immediatamente di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuale o delle spese addebitate; questa notifica può aver luogo mediante un estratto conto. 4 Se uno scoperto è tacitamente accettato e si protrae oltre tre mesi, il consumatore deve essere informato:
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