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Art. 15 Nullità
1 L’inosservanza degli articoli 9–11, 12 capoversi 1, 2 e 4 lettera a, 13 e 14 comporta la nullità del contratto di credito. 2 In caso di nullità del contratto di credito, il consumatore è tenuto a rimborsare entro la scadenza della durata del credito l’ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese. 3 Il credito è rimborsabile mediante versamenti rateali d’importo identico, a intervalli mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi. 4 In caso di contratto di leasing, il consumatore deve restituire l’oggetto cedutogli e pagare le rate dovute sino a quel momento. La perdita di valore dell’oggetto non coperta in tal modo è a carico del fornitore del leasing. |