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Art. 17 Rimborso anticipato
1 Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. 2 In tal caso egli ha diritto alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata. 3 L’assuntore del leasing può disdire il contratto con preavviso di 30 giorni per la fine di un trimestre del contratto. Il diritto all’indennità spettante al fornitore del leasing si determina in base alla tabella prevista dall’articolo 11 capoverso 2 lettera g. |