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Art. 18 Mora
1 Il creditore può recedere dal contratto se risultano impagate rate ammontanti ad almeno il 10 per cento dell’importo netto del credito o del prezzo in contanti. 2 Il fornitore del leasing può recedere dal contratto se risultano impagate rate ammontanti a oltre tre pagamenti mensili. 3 L’interesse di mora non può superare l’interesse convenuto per il credito al consumo o per il contratto di leasing (art. 9 cpv. 2 lett. b). |
