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Legge federale
sul credito al consumo
(LCC)

del 23 marzo 2001 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 19 Eccezioni del consumatore

Il con­su­ma­to­re ha il di­rit­to ina­lie­na­bi­le di op­por­re a ogni ces­sio­na­rio le ec­ce­zio­ni che gli de­ri­va­no dal con­trat­to di cre­di­to al con­su­mo.