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Art. 20 Pagamento e garanzia a mezzo di cambiali
1 Al creditore è vietato accettare il pagamento del credito mediante cambiali, compresi i vaglia cambiari, come pure ricevere garanzie sotto forma di cambiali, compresi vaglia cambiari e assegni bancari. 2 Se, contravvenendo al capoverso 1, il creditore accetta una cambiale o un assegno bancario, il consumatore ne può esigere la restituzione in qualsiasi momento. 3 Il creditore risponde del danno causato al consumatore dall’emissione della cambiale o dell’assegno bancario. |