Art. 23 Centrale d’informazione per il credito al consumo
1 I creditori professionali19 istituiscono una Centrale d’informazione per il credito al consumo (Centrale d’informazione). Questa istituzione comune elabora i dati che le pervengono nell’ambito degli articoli 25–27. 2 Gli statuti della Centrale d’informazione devono essere approvati dal dipartimento competente20. Essi disciplinano in particolare:
3 La Centrale d’informazione è un organo federale ai sensi dell’articolo 5 lettera i della legge federale del 25 settembre 202021 sulla protezione dei dati. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.22 4 Fatte salve le competenze previste dalla legge federale sulla protezione dei dati, la Centrale d’informazione è sottoposta alla vigilanza del dipartimento.23 5 Il Consiglio federale può impartire ai creditori professionali un termine entro il quale istituire la Centrale d’informazione. La istituisce da sé qualora i creditori professionali non l’abbiano istituita o l’abbiano sciolta. 19 Nuova espr. giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 20 Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia. 22 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 19 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 23 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 19 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |