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Art. 24 Accesso ai dati
1 Ai dati raccolti dalla Centrale d’informazione hanno accesso unicamente i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi, in quanto necessitino di tali dati per l’adempimento dei compiti che la presente legge attribuisce loro.24 2 Con il consenso del debitore, hanno accesso ai dati nel singolo caso anche le istituzioni di risanamento dei debiti designate e sostenute dai Cantoni. 24 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). |