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Art. 27 Obbligo di notifica per i conti connessi a carte di credito o carte-cliente
1 Se il consumatore fa uso dell’opzione di credito tre volte di seguito, il creditore deve notificare l’importo scoperto alla Centrale d’informazione. Non vi è obbligo di notifica se l’importo scoperto è inferiore a 3000 franchi. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare periodicamente, mediante ordinanza, il limite di 3000 franchi menzionato nel capoverso 1 all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo. |