Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sul credito al consumo
(LCC)

del 23 marzo 2001 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 27 Obbligo di notifica per i conti connessi a carte di credito o carte-cliente

1 Se il con­su­ma­to­re fa uso dell’op­zio­ne di cre­di­to tre vol­te di se­gui­to, il cre­di­to­re de­ve no­ti­fi­ca­re l’im­por­to sco­per­to al­la Cen­tra­le d’in­for­ma­zio­ne. Non vi è ob­bli­go di no­ti­fi­ca se l’im­por­to sco­per­to è in­fe­rio­re a 3000 fran­chi.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le è au­to­riz­za­to ad ade­gua­re pe­rio­di­ca­men­te, me­dian­te or­di­nan­za, il li­mi­te di 3000 fran­chi men­zio­na­to nel ca­po­ver­so 1 all’evo­lu­zio­ne dell’in­di­ce sviz­ze­ro dei prez­zi al con­su­mo.